Imu, Tares, Tari e Tasi

Con la legge di stabilità 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC). Tuttavia, con la dicitura “Imposta unica comunale”, si intendono tre distinti tributi che sono la già esistente imposta municipale unica (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Si tratta pertanto di tre diversi tributi i quali, pur avendo alcuni tratti comuni, sono caratterizzati da una diversa disciplina in quanto risultano fondati su distinti presupposti impositivi. Infatti, mentre l’IMU è dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali non di lusso, la TARI, invece, è a carico del solo utilizzatore, non diversamente da quanto accadeva per i precedenti tributi, tra loro succedutisi ma legati tutti allo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU, TIA, TARES). La vera novità è dunque rappresentata dalla TASI, relativa ai servizi indivisibili dei Comuni che è dovuta, in diversa misura, sia dal possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

LA RICOGNIZIONE

La legge di stabilità per l’anno 2014 (art. 1, co. 639 e ss., l. 27.12.2013, n. 147) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). Come chiarito dalla stessa norma, tuttavia, con la dicitura «Imposta unica comunale », si intendono tre distinti tributi; sono la già esistente imposta municipale unica (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).

Si tratta pertanto di tributi diversi che, pur avendo alcuni tratti comuni (su cui infra), sono caratterizzati da una diversa disciplina impositiva1.

Del resto non potrebbe essere diversamente dal momento che i tributi in esame si fondano su distinti presupposti impositivi. Più precisamente, mentre l’IMU, che eredita la natura patrimoniale della soppressa imposta comunale sugli immobili (ICI), è dovuta dal possessore di immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, con esclusione delle abitazioni principali non di lusso, la TARI, invece, si pone a carico del solo utilizzatore, non diversamente da quanto accadeva per i precedenti tributi tra loro succedutisi ma tutti legati alla copertura dei costi relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU, TIA, TARES).

La vera novità, dunque, è rappresentata dalla TASI, imposta afferente ai servizi indivisibili dei Comuni (questi sono sostanzialmente i servizi di polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport, etc.) che è dovuta, in diversa misura, sia dal possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

LA FOCALIZZAZIONE

La semplice premessa che precede è sufficiente a chiarire che per una, seppur sintetica, analisi della disciplina dei richiamati tributi, è comunque necessario procedere ad una disamina separata degli stessi, salvo poi analizzarne congiuntamente la disciplina comune evidenziandone anche i più significativi profili problematici.

2.1 L’IMU

Il primo tributo di cui si compone la nuova IUC è l’IMU. Tale imposta, come noto, era stata già introdotta nel sistema tributario italiano nell’ambito della legislazione attuativa del cd. federalismo fiscale, ad opera del d.lgs. 14.3.2011, n. 23 (artt. 7, 8 e 9) che ne aveva stabilito la vigenza a far data dal 1.1.2014 per gli immobili diversi dall’abitazione principale. Successivamente, con il d.l. 6.12.2011, n. 201, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214 ne è stata anticipata, «in via sperimentale», l’introduzione nel 2012, con alcune modifiche e tra queste l’imposizione sulle abitazioni principali2. Pertanto la legge di stabilità per il 2014, avendo inserito l’imposta municipale nel più ampio ambito della IUC, ne ha sostanzialmente lasciata salva la disciplina3, essendosi piuttosto limitato ad introdurre talune, pur significative, innovazioni e soprattutto a rendere finalmente definitivo e non più soltanto «sperimentale» il tributo locale.

Si rammenta sinteticamente che il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili: fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili. Il soggetto attivo dell’imposta è il Comune nel cui territorio censuario è ubicato l’immobile oggetto di imposizione. Successivamente alla l. 24.12.2012, n. 228 (la cd. legge di stabilità 2013), permane la soggettività attiva dello Stato per la quota di imposta municipale propria gravante sui fabbricati strumentali ad attività produttive e classificati nel gruppo catastale D. Ma anche in ordine a tale ultima categoria di immobili, l’accertamento, la riscossione del tributo competono comunque al Comune cui appartiene anche la legittimazione processuale nel caso del contenzioso innanzi agli organi della giustizia tributaria.

I soggetti passivi del tributo sono individuati dall’art. 9 d.lgs. n. 23/2011 nel proprietario, ovvero nel titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie secondo le quote di possesso.

Sono soggetti passivi anche il locatario del bene immobile nel caso di locazione finanziaria e il concessionario nelle ipotesi di concessioni demaniali.

La base imponibile di fabbricati e terreni agricoli si ottiene moltiplicando la rendita catastale o reddito dominicale, con rivalutazione rispettivamente del 5 per cento e del 25 per cento, con un moltiplicatore che è funzione della categoria catastale attribuita non già dall’ente impositore ma dal competente ufficio dell’amministrazione finanziaria attraverso uno specifico procedimento amministrativo. Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile non discende dalle risultanze catastali ma è data dal valore venale delle stesse avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche4.

Le più significative modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2014 riguardano l’abitazione principale ed il comparto agricolo. Con riferimento al primo profilo è stato confermato che “a regime” l’IMU non comporta la tassazione dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate, con la sola eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per queste ultime tipologie di fabbricati, in particolare, le regole di base restano sostanzialmente invariate con l’eccezione della maggiorazione della detrazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, la cui efficacia è cessata a far data dal 1.1.2014.

Le fattispecie assimilate conservano la suddivisione in assimilazioni tipicizzate dalla fonte primaria e le assimilazioni da regolamento comunale, desumendole dalla precedente normativa. Le prime assimilazioni, cd. ope legis, in particolare attengono agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari; agli immobili qualificabili come «housing sociale», ai sensi dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.4.2008; la casa coniugale assegnata in sede di separazione e divorzio, a prescindere dalla ricorrenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del coniuge assegnatario; le unità immobiliari non locate e non classificabili nelle categorie A1, A8 e A9 dei soggetti appartenenti alle Forze armate. Non è stata invece confermata l’esenzione relativa alle unità immobiliari degli IACP e altri enti ad essi equiparati, poiché la riformulazione adottata dalla legge di stabilità si è limitata a ribadire la spettanza in questi casi della detrazione base di 200 euro per ciascuna unità interessata.

Le assimilazioni da fonte secondaria invece attengono: agli immobili non locati appartenenti ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero ovvero a cittadini italiani residenti all’estero; agli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, nei limiti di una unità immobiliare per ciascun comodante.

Per quanto riguarda il settore agricolo, in primo luogo, si deve segnalare l’esenzione di tutti i fabbricati rurali strumentali, ovunque ubicati e da chiunque posseduti. È stato poi ridotto il moltiplicatore del reddito dominicale applicabile ai fini della determinazione dell’imponibile relativo ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e soggetti IAP. È stata inoltre ristretta l’efficacia dell’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane.

Ulteriori modifiche, infine, attengono alla specifica disciplina per la dichiarazione e il pagamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali, obbligati a presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica e alle maggiori semplificazioni nelle procedure di rimborso. Con riferimento a tale ultima fattispecie è stato previsto che, nei casi di erroneo versamento di imposta tra comuni, il comune che riceve la segnalazione dal contribuente è tenuto ad avviare una specifica istruttoria ed eventualmente ad attivare le procedure di riversamento delle somme percepite indebitamente al comune soggetto attivo dell’IMU. Il contribuente è tenuto solo ad indicare gli estremi del versamento e l’importo versato, i dati catastali e i comuni interessati.

Nel caso in cui l’indebito versamento di imposta da parte del contribuente riguardi quote riservate allo Stato, il Comune destinatario dell’istanza di rimborso, a chiusura dell’istruttoria, avvia le procedure di restituzione e ne dà comunicazione ai Ministeri dell’economia e dell’interno.Ricorrendone i presupposti, sarà l’erario a provvedere ad effettuare l’eventuale rimborso della quota di pertinenza statale.

2.2 La TARI

La TARI, il nuovo prelievo sui rifiuti urbani, sostanzialmente ricalca il modello della TARES, che è stata abrogata a decorrere dal 1.1.2014. Presupposto della TARI è, alternativamente, il possesso ovvero la detenzione di locali o aree scoperte, «suscettibili» di produrre rifiuti urbani. Dunque, con una più felice riformulazione del dato normativo che risulta più chiaro rispetto a quanto previsto dai previgenti prelievi sui rifiuti, l’attuale disciplina sembra pretendere l’effettiva attitudine degli immobili a produrre rifiuti5. Pertanto, a prescindere dalla sua specifica destinazione (sia esso residenziale, commerciale, industriale, etc.) l’immobile oggettivamente inutilizzabile ed in quanto tale non interessato dalla fruizione del connesso servizio pubblico di nettezza urbana deve intendersi escluso dall’imposizione in parola.

Parimenti, deve essere salutata con favore l’ulteriore forma di semplificazione data dal fatto che nessuna menzione è più riferita al concetto di «occupazione», presente invece nei precedenti regimi impositivi e che si ritiene comunque compresa nel concetto di detenzione a qualsiasi titolo. Sono inoltre escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quelle non operative e le aree comuni condominiali purché non detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetto passivo del tributo è il possessore ovvero il detentore dell’immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani. Nel caso di utilizzo di durata non superiore a 6 mesi il soggetto passivo è solo il proprietario e non l’utilizzatore. Nel caso di centri commerciali integrati e di multiproprietà (ma il discorso potrebbe evidentemente essere esteso a tutti gli immobili, a vario titolo utilizzati da più soggetti, come ad esempio i fabbricati cd. cielo terra locati a conduttori diversi) è soggetto passivo il titolare delle porzioni di immobile (fabbricati o aree) ad uso esclusivo, mentre ricade sull’amministratore la responsabilità del pagamento del tributo e del connesso obbligo di presentazione della dichiarazione, sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo.

Fintanto che non sarà completata la procedura di interscambio dei dati tra gli Enti locali e l’Amministrazione centrale, si considera assoggettabile al tributo la superficie cd. calpestabile. Al completamento delle richiamate procedure amministrative, la superficie rilevante ai fini della determinazione della base imponibile sarà pari all’80 per cento della superficie indicata nei registri catastali. Per gli immobili diversi da quelli a destinazione ordinaria (ossia gli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali dei gruppi speciali De particolari E) la superficie assoggettabile rimane comunque quella calpestabile. Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, non viene considerata quella porzione di immobile dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti sono infatti obbligati a provvedere i relativi produttori. Il Comune, mediante proprio regolamento, disciplina la riduzione della TARI in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo da parte del produttore, direttamente o per il tramite di soggetti autorizzati.

Per quanto riguarda il criterio ordinario di determinazione della base imponibile, secondo criteri già adottati dalla precedente disciplina normativa, la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria ed anche i criteri di determinazione delle tariffe fanno riferimento al metodo tipico già adottato per i precedenti tributi sui rifiuti.

La disciplina TARI introduce un’importante alternativa al criterio ordinario della determinazione della tariffa, prevedendo che il Comune può stabilire di applicare il tributo, nel rispetto del principio «chi inquina paga», di cui all’art. 14 della dir. CE 2008/98.

Pertanto, diversamente dai criteri tradizionali, legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, è possibile rinviare a diversi criteri operativi di graduazione delle tariffe7. Evidentemente tale circostanza non consente all’Ente impositore di prescindere da un’adeguata dimostrazione della razionalità dei criteri preferiti in relazione alla situazione locale della produzione di rifiuti per le diverse categorie, dei costi e della gestione del servizio.

Anche le agevolazioni sono mutuate dalla previgente disciplina TARES,ma senza la previsione di alcuno specifico limite di legge alle stesse. I Comuni possono dunque disporre, attingendo alla propria potestà regolamentare, ulteriori agevolazioni rispetto a quelle già tipizzate dalle fonti legislative.

Di particolare interesse è la disposizione in forza della quale, per le istituzioni scolastiche statali, la disciplina TARI, confermando il criterio forfetario già vigente in ambito TIA e TARES, prevede un trattamento agevolato. Pertanto, le istituzioni scolastiche statali non sono tenute al pagamento, poiché è il Ministero dell’istruzione a corrispondere direttamente ai Comuni la somma concordata in sede di accordo raggiunto in apposita conferenza di servizi.

L’importo versato è un importo forfetario complessivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, che di fatto sostituisce il tributo. Il contributo sostitutivo statale è determinato, dunque, non in base alla superficie convenzionale dei locali utilizzati dagli istituti scolastici, ma in base al numero degli alunni.

2.3 La TASI

Come si è già anticipato nelle premesse l’aspetto maggiormente innovativo della IUC è dato dalla TASI. Tale imposta, atecnicamente definita tassa, trova la sua ratio impositionis nella necessità di provvedere alla remunerazione dei servizi comunali indivisibili, cioè quelli indistintamente rivolti alla collettività dei cittadini senza la possibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo ed il beneficio che lo stesso ne trae.

La TASI ha come presupposto oggettivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di terreni edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Dunque, soggetti passivi sono non soltanto i proprietari degli immobili, ma anche e contemporaneamente i detentori (conduttori, utilizzatori nella locazione finanziaria, etc.). Questo, almeno sul piano soggettivo, è il principale tratto distintivo rispetto agli altri due tributi comunali che compongono la IUC. Infatti per l’IMU, attesa la sua natura di tributo patrimoniale, il soggetto passivo è comunque il proprietario dell’immobile ovvero il titolare di diritto reale di godimento; per la TARI, la circostanza che l’immobile sia detenuto o comunque utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario è condizione bastevole affinché l’onere tributario sia traslato in capo a quest’ultimo in quanto effettivo fruitore dei servizi cui il tributo è correlato.

Nella TASI invece, coerentemente con le finalità di gettito cui il tributo è riferito, il fatto che l’immobile sia locato o utilizzato da terzi, non esonera il proprietario (o comunque il titolare di diritti reali di godimento) dagli oneri contributivi che risultano dunque ripartiti con il detentore in un contesto dove peraltro ciascun soggetto è responsabile esclusivamente per la propria posizione contributiva. La solidarietà all’adempimento dell’obbligazione tributaria, infatti, opera in caso di pluralità di possessori o di detentori, con esclusivo riferimento alle singole categorie di contribuenti.

Pertanto, il Comune non potrebbe richiedere al possessore la quota eventualmente non versata dal detentore. Nel caso di locali posseduti tramite contratti di multiproprietà e con riferimento ai centri commerciali, l’amministratore è responsabile del versamento del tributo per i locali e le aree scoperte in uso non esclusivo ai singoli possessori o detentori.

Restano fermi gli obblighi per i possessori e detentori derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo. Tale principio, benché non espressamente previsto dalla legge, potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di fabbricato (si pensi ai grandi fabbricati cd. cielo terra) locati ad una pluralità di soggetti ma catastalmente identificati come unica unità immobiliare.

Con riferimento agli immobili concessi in leasing che, conformemente con la disciplina dell’IMU e della TARI, sono soggetti a imposta interamente in capo all’utilizzatore per tutta la durata del contratto.

La novella, con un’insolita puntualizzazione, specifica che i termini della durata del contratto (dunque della sua rilevanza ai fini TASI) decorrono dalla stipula dello stesso sino alla riconsegna dell’immobile «comprovata dal verbale di consegna» ovvero, anche se non precisato, sino alla data di riscatto del bene.

La base imponibile della TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 d.l. n. 201/2011 che a sua volta rinviava all’art. 5 d.lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’ICI.

Alla TASI, infine, non si applica l’esenzione per gli immobili-merce (fabbricati posseduti da imprese edilizie, destinati alla vendita e non locati, rimasti invenduti), prevista per l’IMU dall’art. 13, co. 9-bis, del d.l. n. 201/2011.

Sono espressamente previste alcune agevolazioni mutuate dalla disciplina del prelievo sui rifiuti e riconducibili a situazioni in cui la fruizione dei servizi indivisibili è più attenuata. Non è stata tuttavia prevista una detrazione d’imposta obbligatoria, in quanto la materia demandata interamente al regolamento comunale.

2.4 Norme comuni IMU-TARI-TASI

Il co. 682 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014 ha disposto i contenuti minimi del regolamento comunale per l’applicazione della IUC. Tuttavia, in considerazione delle marcate differenze tra la disciplina dei tre tributi, i tratti comuni attengono essenzialmente a profili procedimentali.

È dunque stabilito un termine unico per la dichiarazione della IUC, fissato al 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio occupazione o possesso dei locali o aree imponibili. Nel caso di «occupazione in comune» la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo egli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione da ciascun Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, finché non si verificano modificazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Anche in caso di variazione, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni.

Per tutti i tributi di cui si compone la IUC rimane ferma la possibilità di affidare a soggetti privati la gestione del prelievo. Sotto il profilo delle modalità di esternalizzazione della gestione dell’entrata, il co. 691 prevede la possibilità di affidare la TARI ai soggetti che al 31.12.2013 erano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti e la TASI ai soggetti ai quali era affidato il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.

Ciascun comune dovrà comunque designare un funzionario responsabile del tributo, al quale sono attribuiti «tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso». Quest’ultima previsione, di fatto, consente di derogare alla regola generale dettata dalla l. 31.5.2005, n. 88 , che affida la rappresentanza in giudizio nel processo tributario al Sindaco o al dirigente o titolare di posizione organizzativa dei tributi.

Nell’esercizio dei propri compiti, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti; richiedere dati e notizie ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti; disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Nel caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, secondo i principi generali del diritto tributario, l’accertamento potrà essere eseguito in base alle presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

Infine per quanto riguarda accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso, sono espressamente richiamate le disposizioni di cui al cosiddetto «mini testo unico dei tributi locali», contenute nell’art. 1, co. 161-170, l. 27.12.2006, n. 296. Gli enti locali possono comunque adottare per via regolamentare circostanze attenuanti o esimenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni, nel rispetto dei principi stabiliti dalla richiamata legge.

I PROFILI PROBLEMATICI

Come più volte evidenziato, la IUC è un tributo fondato su due distinti presupposti impositivi: il possesso di immobili, da un lato, l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, dall’altro. Il primo attiene al tributo di carattere patrimoniale che è l’IMU.

Il secondo è invece alla base della TARI, il prelievo sui rifiuti che prende il posto della TARES, e della TASI, la nuova imposta sui servizi indivisibili che colpisce anche l’abitazione principale8. In ordine a quest’ultimo tributo ovviamente si registrano le principali criticità che in particolare si concentrano sui profili soggettivi del tributo e sulle concrete modalità applicative attraverso le quali ripartire il carico impositivo tra possessori e detentori.

Ulteriori punti critici attengono ai profili procedimentali

Nonostante i pur apprezzabili sforzi di unificare in un’unica imposta i principali tributi locali sugli immobili, la rilevata dicotomia tra i presupposti inevitabilmente si ripercuote sul piano degli effetti sostanziali, privando di una tangibile concretezza l’unificazione dei richiamati tributi sotto l’egida della IUC. Peraltro, anche in ordine ai profili strettamente procedimentali, la legge istitutiva della IUC ha preservato previsioni autonome non soltanto tra IMU e tributi sui servizi, ma anche tra le stesse TASI e TARI. Tutto ciò acuisce le perplessità in merito all’effettiva utilità della scelta di accorpamento delle entrate comunali che allo stato rischia di apparire come una modifica puramente formalistica.

Anche perché sullo sfondo della esaminata novella permangono irrisolte tutte le criticità già riscontrate nell’ambito delle precedenti forme di imposizione e che in buona sostanza possono essere ricondotte alla mancata devoluzione delle funzioni catastali9 e più in generale al problema della autonomia tributaria agli enti locali10. L’auspicio è dunque che l’imminente revisione del sistema catastale di cui art. 2 l. 11.3.2014, n. 23, rappresenti anche l’occasione di un ulteriore perfezionamento e maggiore razionalizzazione del sistema dei tributi locali legati al settore immobiliare.