IRPEF

Il Dlgs con attuazione del primo modulo di riforma IRPEF approvato dal Governo lo scorso 16 ottobre in via preliminare, ossia necessità di ulteriori approvazioni, prevede le nuove aliquote che dovrebbero entrare in vigore già per il prossimo anno.

Nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo mira ad attuare le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e all’articolo 9, comma 1, lettera g), della Legge n. 111 del 2023, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.

Il decreto introduce norme in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

  • garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall’imposta lorda;
  • conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Prima di leggere il dettaglio dell’art 1 del Dlgs ricordiamo che il Consiglio dei Ministri del 16 ottobre ha approvato anche:

  • la Bozza della Legge di Bilancio 2024,
  • un DL con misure urgenti in materia economica e fiscale.
  • IRPEF 2024: cosa contiene la bozza del Dlgs attuativo della riforma fiscale

Il comma 1 dell’art 1 indica le nuove aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, per l’anno 2024, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – D.P.R. n. 917 del 1986):

a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Il comma 2 dispone l’innalzamento a 1.955 euro (rispetto ai 1.880 euro attuali), per l’anno 2024, della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

IRPEF 2024: aliquote a confronto

L’imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)

L’IRPEF è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso.

L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Il Dlgs approvato il 16 ottobre in Consiglio dei Ministri con l’art 1 Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.

Confrontiamo l’IRPEF 2024 con le aliquote e scaglioni attualmente in vigore previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):

IRPEF 2023 scaglioni Aliquote IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs del 16.10.2023 Aliquote
fino a 15.000 euro 23% da 0 a 28.000 euro 23%
da 15.000,01 a 28.000 25%

da 28.000,01 a 50.000 euro 35% da 28.001 a 50.000 35%
oltre 50.000 euro 43% oltre 50.0000