Tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri

Tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011 ha esteso le modalità di versamento unitario stabilite dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, al pagamento dei tributi speciali catastali, dei relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché al pagamento delle somme comunque dovute per l’inosservanza della normativa catastale da riscuotersi a cura dell’Agenzia del Territorio.

Il 24 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del Territorio hanno pubblicato il provvedimento n. 14335 recante “Estensione delle modalità di versamento unitario previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai tributi speciali catastali, agli interessi, alle sanzioni e agli oneri accessori, dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, con il quale le modalità di versamento unitario sono attivate per i pagamenti delle somme da riscuotersi a cura dell’Agenzia del Territorio per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Come evidenziato, infatti, in un comunicato congiunto, in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento il sistema del versamento unificato garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema tributario e, trattandosi di un sistema di pagamento moderno ed efficace, rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Il modello F24 apre, dunque, anche ai tributi speciali catastali e ai relativi interessi, sanzioni e oneri accessori, oltre che alle somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale, che devono essere versati dai contribuenti per i quali è stata attribuita d’ufficio una rendita presunta dell’immobile, in base all’articolo 19, comma 10, del Dl 78/2010.

Agenzia delle entrate

le somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposta ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, Invim e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni);

La risoluzione in oggetto istituisce i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346. – Attivazione del codice identificativo “08”

Testo:

Il Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346, disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni.

In attuazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 marzo 2016 sono state estese le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “1530” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria”;
  • “1531” denominato “Successioni – Imposta catastale”;
  • “1532” denominato “Successioni – Tassa ipotecaria”;
  • “1533” denominato “Successioni – Imposta di bollo “;
  • “1534” denominato “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM”;
  • “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali – art. 13 D.Lgs. n. 472/1997”;
  • “1536” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 “;
  • “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.
  • Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto “defunto”, si istituisce il seguente codice identificativo:

“08” denominato “Defunto”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione di successione, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno del decesso, nel formato “AAAA”.

* Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “A140” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A141” denominato “Successioni – Imposta catastale – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A142” denominato “Successioni – Tassa ipotecaria – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A143” denominato “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A144” denominato “Successioni – INVIM Erario – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A145” denominato “Successioni – INVIM Comuni – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A146” denominato “Successioni – Imposta di bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A147” denominato “Successioni – Imposta di successione – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A148” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A149” denominato “Successioni – Sanzione imposte e tasse ipotecarie e catastali – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A150” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A151” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”.
  • Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
  • “A153” denominato “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A154” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A155” denominato “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A156” denominato “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A157” denominato “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A158” denominato “Successioni – INVIM Erario e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A159” denominato “Successioni – INVIM Comuni e relativi interessi – Omessa impugnazione”;
  • “A160” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Omessa impugnazione”;
  • “A161” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Omessa impugnazione”;
  • “A162” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Omessa impugnazione”;
  • “A163” denominato “Successioni – Sanzione INVIM – Omessa impugnazione”;
  • “A164” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Omessa impugnazione”.
  • Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni ex art. 17 D.Lgs. n. 472/1997, richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

“A165” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Definizione delle sole sanzioni”;
“A166” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Definizione delle sole sanzioni”;
“A167” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Definizione delle sole sanzioni”;
“A168” denominato “Successioni – Sanzione INVIM – Definizione delle sole sanzioni”.
*
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione – D.Lgs. n. 218/1997, su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “A169” denominato “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A170” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A171” denominato “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A172” denominato “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A173” denominato “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A174” denominato “Successioni – INVIM – Erario e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A175” denominato “Successioni – INVIM Comuni e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A176” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Accertamento con adesione”;
  • “A177” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Accertamento con adesione”;
  • “A178” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Accertamento con adesione”;
  • “A179” denominato “Successioni – Sanzione INVIM – Accertamento con adesione”;
  • “A180” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Accertamento con adesione”.
  • Per consentire il versamento, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale ex artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546/1992, su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
  • “A181” denominato “Successioni – Imposta di successione e relativi interessi -Conciliazione giudiziale”;
  • “A182” denominato “Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A183” denominato “Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A184” denominato “Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A185” denominato “Successioni – Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A186” denominato “Successioni – INVIM Erario e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A187” denominato “Successioni – INVIM Comuni e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A188” denominato “Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Conciliazione giudiziale”;
  • “A189” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Conciliazione giudiziale”;
  • “A190” denominato “Successioni – Sanzione imposta di bollo – Conciliazione giudiziale”;
  • “A191” denominato “Successioni – Sanzione INVIM – Conciliazione giudiziale “;
  • “A192” denominato “Successioni – Tributi speciali e compensi – Conciliazione giudiziale”.


In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per i codici tributo A145 – A159 – A175 – A187, inoltre, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif” è indicato il codice catastale del comune, reperibile nella “tabella dei Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Si precisa che per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione saranno operativi a partire dal 1° aprile 2016.

I suddetti codici tributo ed il codice identificativo “08” , da indicare nel modello di pagamento F24, sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24.

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni, ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l’Agenzia delle Entrate ad irrogarla.

La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo).

In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%, avremo quindi che la sanzione ordinaria sarà per:

  • ritardi fino a 14 gg: sanzione del 15% ridotta a 1/15 per giorno;
  • ritardi tra 15 e 90 gg: sanzione del 15%;
  • ritardi superiori a 90 gg: sanzione ordinaria del 30%.

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Ravvedimento operoso 2023 – Foglio di calcolo excel per determinare gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso e stampa F24, aggiornato con il tasso di interesse 2023.
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Alla misura della sanzione del 15% o del 30% si applicano ulteriori riduzioni modulate tenendo presente i tempi del ritardo. Avremo così:

  • il Ravvedimento Sprint
  • il Ravvedimento breve
  • il Ravvedimento trimestrale
  • il Ravvedimento annuale
  • il Ravvedimento biennale e anche oltre

Nel caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti o ritardati versamenti di IVA per i contribuenti trimestrali, soggetti a maggiorazione dell’1% sulle somme da versare, le sanzioni e gli interessi dovranno essere calcolati tenendo conto dell’imposta complessivamente dovuta e non versata e quindi comprensiva di tale maggiorazione.

Ma vediamo nel dettaglio.

1) Sanzioni e ipotesi di ravvedimento operoso
2) Codici tributo del ravvedimento operoso
3) Calcolo interessi su ravvedimento
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Sanzioni e ipotesi di ravvedimento operoso

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:

  • ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% e l’interesse al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5% (se ad esempio il ritardo è di 8 giorni, verrà applicata la sanzione dello 0,80% (0,10% x 8 giorni = 0,80%), dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, invece troverà applicazione la sanzione del 1,50% (ravvedimento breve).
  • ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti oltre il 14° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all’1,5% (1/10 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all’1,67% (1/9 del 15%), oltre all’interesse al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento Lungo (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75 (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%), oltre gli interessi al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall’omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29 (1/7 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%;
  • ravvedimento lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo), oltre gli interessi al tasso legale che dall’01.01.2023 è pari al 5%.
  • Riportiamo qui di seguito in una tabella riassuntiva le varie sanzioni applicabili in funzione del tipo di violazione e del tipo di tributo:

Violazione art. 13 comma 1 del Dlgs.vo n. 472 del 1997

Ravvedimento sprint

0,1% per ogni giorno
(in tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)

Entro 14 giorni dalla scadenza

Omessi e tardivi versamenti di imposte e ritenute

Ravvedimento breve

1/10 del minimo (1,5%)

Entro 30 giorni dalla data della violazione

Omesso versamento Tutti I tributi

Ravvedimento entro 90 gg

1/9 del minimo (1,67%)

Entro il 90 giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti. Tutti i tributi

Ravvedimento trimestrale

1/9 del minimo (1,67%)

Per il versamento delle rate omesse dopo la prima nei casi di accertamento con adesione, concordato, conciliazione, avvisi bonari. Resta la possibilità di utilizzare il ravvedimento sprint o breve se la regolarizzazione avviene in minor termine

Tutti i tributi

Ravvedimento lungo

1/8 del minimo (3,75%)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi.

Ravvedimento biennale

1/7 del minimo (4,29%)

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti I tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Ravvedimento ultra annuale

1/6 del minimo (5%)

Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Ravvedimento successivo a P.V.C.

1/5 del minimo (6%)

Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione del P.V.C. fatta esclusione per i casi di mancata emissione di ricevuta fiscale, DDT, scontrini fiscali o di omessa installazione dei misuratori fiscali

Errori ed omissioni in genere, formali e sostanziali, compresi gli omessi versamenti.

Tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di mancata presentazione del modello F24 con compensazione, a zero o a debito, si rimanda all’articolo Il ravvedimento del modello F24 a zero e a debito con compensazione non presentato.

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